Sez. F, Sentenza n. 35663 del 12/08/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 228398 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Disposta dal giudice per sospensione o rinvio dell'udienza nei casi indicati all'art. 304, comma primo, lett. a) e b), cod.proc.pen. - Termine iniziale e termine finale della sospensione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di durata massima della custodia cautelare, la sospensione dei termini disposta con ordinanza del giudice quando l'udienza sia rinviata per le ragioni indicate all'art. 303, comma primo, lett. a) e b) del codice di rito (assenza del difensore o impedimento di questi o dell'imputato) ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell'ordinanza, e cessa (comprendendolo) nel giorno antecedente a quello dell'udienza in cui riprende l'attività processuale. (In motivazione la Corte, a proposito del "dies a quo", ha rilevato l'inapplicabilità in materia di libertà personale della regola di esclusione di cui all'art. 175 cod.proc.pen., ricavandone, per detta materia, un principio di effettività valevole anche in tema di sospensione dei termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)