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Sez. 3, Sentenza n. 922 del 14/02/1981 (Rv. 411445 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - ESCLUSIVITA DEL FORO CONVENZIONALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411445-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - ESCLUSIVITA DEL FORO CONVENZIONALE - CONDIZIONI.*

Il foro convenzionale si puo ritenere foro esclusivo per le controversie nascenti da un determinato contratto solo se risulti da dichiarazione espressa ed univoca la concorde volonta delle parti, non solo di derogare all'ordinaria Competenza territoriale, ma altresi di escludere la concorrenza del foro designato con quelli stabiliti dalla legge. (V 5014/78, mass n 394770; (Conf 6062/78, mass n 395879; (Conf 2056/77, mass n 385775; (Conf 2284/75, mass n 376109).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)