Sez. 3 - , Sentenza n. 19399 del 30/09/2016 (Rv. 642589 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI | Installazione di ponteggi per i lavori di ristrutturazione di uno stabile - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI
In tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev'essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell'appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l'uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell'ambito dell'appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)