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Sez. 2, Sentenza n. 4532 del 27/03/2003 (Rv. 561492 - 01)

DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Servitù prediali - Esercizio - Alterazione - Aggravamento - Divieto - Sussistenza dell'aggravamento - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561492-01

DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore "utilitas" che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente (nella specie, i giudici del merito, con sentenza confermata dalla S.C., hanno escluso che le innovazioni apportate nel fondo dominante mercè l'avvio di un esercizio commerciale di ristorazione comportassero un aggravamento, anche solo potenziale, di una servitù "altius non tollendi" ed "inaedificandi", costituita per garantire una veduta panoramica al fondo medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)