Sez. 2, Sentenza n. 21 del 07/01/1975 (Rv. 373126 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - PER UN FONDO AGRICOLO - DIVERSITA O MAGGIORE INTENSITA DEI MEZZI DI TRASPORTO - LEGITTIMITA - ULTERIORE DESTINAZIONE DEL FONDO AD ABITAZIONE - DIVIETO.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - PER UN FONDO AGRICOLO - DIVERSITA O MAGGIORE INTENSITA DEI MEZZI DI TRASPORTO - LEGITTIMITA - ULTERIORE DESTINAZIONE DEL FONDO AD ABITAZIONE - DIVIETO.*
Con riferimento al divieto di aggravamento dell'Esercizio di una servitu, posto dall'art 1067 cod civ, puo ritenersi legittimo che, per le esigenze di coltivazione di un fondo, una servitu di passaggio venga esercitata con frequenza o con mezzi di locomozione diversi da quelli originari, tenuto conto del mutamento delle colture agrarie o dei progressi della tecnica, giacche in tali casi rimane inalterata la funzione economico-giuridica della servitu. Si incorre invece nel divieto nell'ipotesi in cui alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione a civile abitazione, poiche in tal caso la funzione originaria della servitu viene ad essere alterata con l'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)