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Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 19/02/2007 (Rv. 595413 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Servitù di passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo dominante - Utilizzazione di mezzi di locomozione diversi da quelli originari - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595413-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE

In tema di servitù di passaggio, può ritenersi legittimo che, per le esigenze di coltivazione di un fondo, la servitù venga esercitata con mezzi di locomozione diversi da quelli originari, tenuto conto del mutamento delle colture agrarie o dei progressi della tecnica, poiché, in tali casi, rimane inalterata la funzione economico-giuridica della servitù, la quale subisce un normale processo di evoluzione circa le sue modalità di esercizio, senza che possa ritenersi configurato propriamente un suo aggravamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)