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Sez. L - , Sentenza n. 23435 del 17/11/2016 (Rv. 641964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca del licenziamento - Ricostituzione del rapporto - Consenso del lavoratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione - Spettanza.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di licenziamento, il rapporto di lavoro si risolve ed anche per la sua ricostituzione, a seguito della revoca del recesso datoriale (con riferimento al regime anteriore alla l. n. 92 del 2012), occorre il consenso del lavoratore. Ne consegue che la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, non seguita dal ripristino del rapporto, non può sottrarre al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva, prevista dall'art. 18, comma 5, st.lav., nel testo "ratione temporis" applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/1992 num. 92 art. 1 com. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)