Sez. L, Sentenza n. 36 del 03/01/2011 (Rv. 616255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca del licenziamento - Effetti - Ricostituzione del rapporto - Consenso del lavoratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione - Spettanza - Lavoro nel periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di licenziamento del lavoratore, la revoca del recesso datoriale non può, di per sé, avere l'effetto di ricostituire il rapporto di lavoro, occorrendo a tal fine una manifestazione di volontà, anche tacita, del lavoratore, restando, tuttavia, escluso che il consenso al ripristino del rapporto possa derivare dalla prestazione di lavoro nel periodo di preavviso, che ha efficacia solo obbligatoria. Ne consegue che la revoca non può sottrarre al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva, prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere di fatto rimesso al datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, osservando che non poteva ravvisarsi nella condotta del lavoratore che aveva continuato a prestare la sua attività lavorativa nel periodo di preavviso, nessuna adesione, seppur implicita, alla suindicata revoca e ravvisando, anzi, nella comunicazione di volersi avvalere della facoltà di ottenere, in luogo della reintegra, l'indennità sostitutiva, la volontà di non accettazione della revoca).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)