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Sez. L, Sentenza n. 1845 del 11/03/1983 (Rv. 426677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INDEROGABILITÀ - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - PROPORZIONALITÀ ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INDEROGABILITÀ - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - PROPORZIONALITÀ ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ESCLUSIONE.*

L'istituto degli aumenti periodici di anzianità è estraneo alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, perché l'autonomia collettiva ha strutturato gli aumenti come un di più attribuito in funzione del fattore puro della anzianità, con esclusione di ogni considerazione di merito e perché, inoltre, neppure in rapporto al fattore di anzianità sussiste una vera proporzionalità, tanto che è previsto un numero massimo di scatti percepibili nella medesima categoria. (Conf 6798/82, mass n 424431).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)