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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26427 del 08/11/2017 (Rv. 647046 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Impossibilità di far decorrere il termine breve - Applicazione analogica del termine ex art. 327 c.p.c. - Esclusione della decadenza dall'impugnazione in caso di mancata conoscenza del processo - Contumace – Prova della mancata conoscenza del processo mediante presunzioni- Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647046-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Qualora, per la mancanza di notificazione o comunicazione al debitore della sentenza dichiarativa del suo fallimento non possa decorrere il termine breve di opposizione, di cui all'art. 18 l.fall. (nel testo emendato dalla sentenza della Corte Cost. 27 novembre 1980, n. 151 ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), trova applicazione analogica l'art. 327 c.p.c. (nella versione anteriore alla l. n. 69 del 2009) non solo nella parte in cui commina il termine annuale di decadenza, ma anche nella disciplina del suo comma 2 con riguardo alla esclusione della decadenza dall'impugnazione nelle ipotesi ivi previste di mancata conoscenza del processo. Perché dunque il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., la sola nullità della notificazione, ma occorre anche la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità, prova che spetta al contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a presunzioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47 com. 17, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)