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Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 20/06/1991 (Rv. 472772 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere | Omessa comunicazione e pubblicazione della sentenza - Termine breve per l'opposizione - Decorrenza - Esclusione - Art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Mancata conoscenza del processo - Termine annuale - Decorrenza - Decadenza dalla facoltà di opposizione - Esclusione - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Conoscibilità - Forme e mezzi.
Stato
decisa il 1991-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472772-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere

Qualora, per la mancanza di notificazione o comunicazione al debitore della sentenza dichiarativa del suo fallimento non possa decorrere il termine breve di opposizione, di cui all'art. 18 legge Fall. nel testo emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 1980, trova applicazione analogica l'art. 327 cod. proc. civ., non solo nella parte in cui commina il termine annuale di decadenza, ma anche nella disciplina del suo secondo comma con riguardo alla esclusione della decadenza dall'impugnazione nelle ipotesi ivi previste di mancata conoscenza del processo. Ne consegue che l'inutile decorso dell'anno della pubblicazione di detta sentenza non comporta la decadenza dalla facoltà di opposizione da parte del debitore nei cui confronti non sia stato instaurato, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, un effettivo contraddittorio: al qual fine, se non è necessario il ricorso a forme identiche a quelle, per identico fine, disciplinate dal codice di rito, si impongono nondimeno modalità, di ricerca del destinatario e di consegna dell'atto strumentale alla suddetta instaurazione, che appaiano idonee - specie in caso di consegna eseguita in mani di terzi, per precaria assenza del destinatario medesimo dai luoghi di sua normale reperibilità - ad ingenerare conoscenza o conoscibilità di quel procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)