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Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 14/09/2007 (Rv. 598994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Contumace - Ricorso per cassazione tardivamente proposto - Nullità della notifica dell'atto di citazione - Mancata conoscenza del processo - Necessità - Onere della prova - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la sola nullità della notificazione, ma occorre anche la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità, prova che spetta al contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente dalla parte rimasta contumace, osservando che, qualora l'atto introduttivo del giudizio venga notificato presso la filiale, anziché presso la sede legale di una società, ciò costituisce causa di nullità della sentenza, ma non tale da consentire l'impugnazione tardiva, in quanto di per sé non è prova della mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)