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Sez. 1, Sentenza n. 8387 del 02/09/1997 (Rv. 507462 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Notificazione della cessione al debitore ceduto - Identificazione con quella effettuata a norma del codice di rito civile - Esclusione - Libertà di forma - Ammissibilità - Estensione del principio alla P.A. debitrice - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507462-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)