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Sez. F, Sentenza n. 35904 del 26/08/2004 Ud. (dep. 06/09/2004) Rv. 229778 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Cauzione - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 3 bis legge n. 575 del 1965 - Sussistenza - Revoca della misura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229778-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il provvedimento impositivo della misura di prevenzione e della relativa cauzione è immediatamente esecutivo; e, quindi, il reato di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione si perfeziona con la scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione stessa, indipendentemente dalle eventuali impugnazioni proposte e dal loro esito sfavorevole, salvo l'ipotesi che la decisione favorevole intervenga prima della scadenza del termine fissato per il deposito della cauzione. (La Corte ha, altresì, osservato che tale conclusione trova fondamento nell'art. 4, comma nono, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui "il ricorso non ha effetto sospensivo"; ed anche nell'art. 3 bis, comma quinto, della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia". Le due citate disposizioni non lasciano dubbi sull'effetto "ex nunc" dei provvedimenti di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)