Sez. L, Sentenza n. 10713 del 24/04/2008 (Rv. 605280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - Trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo - Commisurazione al credito per t.f.r. ammesso allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale - Necessità - Potere dell'INPS di contestare l'ammontare - Esclusione - Fattispecie in tema di trasferimento di azienda.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale; ne discende che, nel giudizio conseguente al diniego di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia, non possono essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che hanno determinato l'ammissione al passivo del credito, cosicché, qualora il trattamento di fine rapporto sia stato determinato, in sede concorsuale, con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro, il lavoratore non è gravato dell'onere probatorio in ordine alle circostanze per le quali, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, è stato tenuto conto anche di tale pretesa anzianità, né, conseguentemente, il Fondo di Garanzia può rifiutare il pagamento eccependo il difetto di prova al riguardo. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che la determinazione del t.f.r. in sede concorsuale - effettuata con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata in precedenza alle dipendenze di altro datore di lavoro, a seguito di un trasferimento di azienda tra i due datori - non avesse efficacia probatoria verso l'INPS, rimasto estraneo a quel giudizio, ed aveva conseguentemente escluso il diritto del lavoratore alla commisurazione del t.f.r. anche alla pregressa attività, in difetto di prova del trasferimento di azienda; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ed affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)