Sez. 1, Sentenza n. 8277 del 30/07/1999 (Rv. 529118 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Esenzioni - Disposizione dell'art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 relativa ai compensi imputati ai collaboratori di imprese familiari - Efficacia retroattiva - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
La disposizione di cui all'art. 115, comma secondo, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - a tenore della quale sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari - dispiega efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nel caso in cui si tratti di compensi relativi ai periodi di imposta successivi al primo gennaio 1985 e la dichiarazione dei redditi all'epoca presentata risulti conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del suddetto d.P.R. n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)