Sez. 5, Sentenza n. 2811 del 26/02/2002 (Rv. 552565 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Familiari collaboratori nell'impresa familiare - Redditi - Esenzione - Periodi d'imposta dal 1 gennaio 1985 in poi - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
I redditi delle imprese familiari, imputati ai familiari collaboratori, sono esenti dall'ILOR, a norma del combinato disposto dell'art. 115, secondo comma, lettera c), del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e della disposizione transitoria dettata dall'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, soltanto se relativi a periodi d'imposta dal 1 gennaio 1985 in poi, a condizione che sia stata all'epoca presentata dichiarazione dei redditi valida e conforme alle disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del detto d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)