Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016 (Rv. 640447 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Simulazione di contratto di trasferimento di quote di partecipazione sociale - Prova nei rapporti tra le parti - Limiti - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724, comma, 1, n. 1, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417 com. 2, Cod. Civ. art. 2724 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 2729 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)