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Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 (Rv. 615385 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Società a responsabilità limitata - Trasferimento di quote di partecipazione - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Eventuale esistenza di immobili nel patrimonio della società - Irrilevanza ai fini della forma del predetto atto di trasferimento.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615385-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2462, Cod. Civ. art. 2469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)