Sez. 3, Ordinanza n. 18228 del 06/06/2026 (Rv. 679029-01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Art. 49 l. n. 203 del 1982 - Operatività - Insussistenza - Accertamento contenuto in sentenza non definitiva non impugnata - Giudizio definito con provvedimento azionato come titolo esecutivo - Opposizione all'esecuzione - Riproponibilità della questione ex art. 49 l. n. 203 del 1982 - Esclusione - Fondamento - Giudicato.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI
In tema di affittanza agraria, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - in relazione al diritto dell'erede alla prosecuzione della coltivazione del fondo alla morte del de cuius - contenuto in una sentenza non definitiva, non impugnata, resa nel corso del giudizio all'esito del quale è pronunciato il provvedimento poi azionato come titolo esecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude la riproposizione della medesima questione di merito in sede di opposizione all'esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non solo il dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio di cognizione.
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)