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Sez. 3, Ordinanza n. 28876 del 08/11/2024 (Rv. 672652-01)

CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Disciplina dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Nullità del contratto di affitto stipulato dal "de cuius" - Esercizio abusivo dell'attività agricola da parte dell'erede - Applicabilità dell'art. 49 citato - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672652-01

CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI

L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius" abusivamente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.

Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)