Sez. 5, Sentenza n. 26115 del 30/11/2005 (Rv. 585827 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" - Fruizione - Condizioni - Art. 3, comma centotrentunesimo, della legge n. 549 del 1995 - Acquisto dell'immobile nel comune di residenza - Esclusione - Trasferimento della residenza entro un anno dall'acquisto - Effetto retroattivo - Esclusione - Natura interpretativa - Esclusione - Effetti - Atti stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione - Soggezione alla disciplina prevista dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, comma centotrentunesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - a differenza dell'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 - non richiede, per la fruizione delle agevolazioni ivi previste per l'acquisto d'immobili destinati ad uso abitativo, che il bene venga acquistato nel comune di residenza o in quello ove l'acquirente svolge la sua attività lavorativa, ma solo che il contribuente dichiari che intende adibire l'immobile stesso a propria abitazione e che ivi stabilisca la propria residenza entro un anno dall'acquisto. Tale disposizione, non avendo effetto retroattivo né natura interpretativa, non è applicabile agli atti di acquisto posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, i quali, in conformità ai principi generali in materia tributaria, restano pertanto regolati dalla legge vigente al momento della stipulazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 30/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)