Sez. 3, Sentenza n. 5738 del 13/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208298 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Responsabilità dell'esecutore dei lavori e del costruttore - Concorso con il proprietario committente - Sussistenza.
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In materia di illeciti urbanistici, il reato previsto dall'art. 20 della l. 2 febbraio 1974 n. 64 non è reato proprio dal momento che la norma sanziona la violazione da "chiunque" commessa. Perciò, anche se la norma non menziona espressamente, a differenza di quelle che l'hanno preceduta, il direttore, l'appaltatore e l'esecutore dei lavori tra le persone che, assieme al proprietario, sono soggette alla pena ivi previste per la violazione delle norme tecniche, la loro responsabilità è pienamente ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona previsto dall'art. 110 cod. pen.. L'esecutore dei lavori risponde perciò della contravvenzione unitamente al costruttore.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)