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Sez. 3, Sentenza n. 7098 del 17/11/2009 Ud. (dep. 23/02/2010) Rv. 246018 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Violazioni antisismiche - Omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche - Esecutore dei lavori - Responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246018-01

EDILIZIA - IN GENERE

Non risponde del reato di omessa denuncia (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) il titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o il mero esecutore degli stessi, in quanto si tratta di reato a soggettività ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare della concessione edilizia e, in genere, a chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area sui cui lo stesso sorge. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, la responsabilità dei primi è configurabile in caso di esecuzione dei lavori in difetto di autorizzazione e di inosservanza delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti interministeriali vigenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 93 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 95 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)