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Sez. L, Sentenza n. 3050 del 06/05/1986 (Rv. 446061 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE AUTOMATICA E TUTELA PROFESSIONALE EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NORMATIVA SPECIALE EX R.D. N. 148 DEL 1931 - PREVALENZA - ABROGAZIONE O DEROGA EX ARTT. 37 E 40 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446061-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE AUTOMATICA E TUTELA PROFESSIONALE EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NORMATIVA SPECIALE EX R.D. N. 148 DEL 1931 - PREVALENZA - ABROGAZIONE O DEROGA EX ARTT. 37 E 40 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 2103 cod. civ., che (nel testo di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) prevede la cosiddetta "promozione automatica" e la cosiddetta "tutela professionale", non è applicabile alle assegnazioni ed alle promozioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, il cui rapporto ha natura particolare, in quanto costituisce una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato, ed è, come tale, soggetto alla normativa speciale di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, al relativo allegato a ed alle successive leggi di modificazione ed estensione. Tale normativa, che, nel suo complesso, integra un corpus compiuto ed organico, il quale prevale sulla disciplina comune, non può ritenersi abrogata o derogata né dall'art. 37 né dall'art. 40 della citata legge n. 300 del 1970, come confermato dal richiamo che l'art. 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (recante norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) fa all'art. 18 del regolamento all. A del regio decreto citato. Nè la normativa speciale anzidetta contrasta con i principi sanciti dagli artt. 3 e 35 cost., attesa la diversità delle posizioni sostanziali regolate da quella disciplina e di quelle relative ai comuni rapporti di lavoro privato regolate dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori. (V 839/85, mass n 439022; (V 6452/84 mass n 438033; (V 5750/84, mass n 437423; (V 4557/84, mass n 436455; (V 781/83, mass n 425526; (V 2317/82, mass n 420197).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)