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Sez. L, Sentenza n. 6452 del 06/12/1984 (Rv. 438033 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438033-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - SUSSISTENZA.*

Il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ha natura particolare in quanto costituisce una Forma intermedia fra l'impiego pubblico e l'impiego privato e, come tale, soggetto alla normativa speciale di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, al relativo regolamento allegato a) ed alle successive leggi di modificazione ed estensione, normativa che, nel suo complesso, integra un corpus compiuto ed organico, in cui sono specificamente disciplinate le situazioni derivanti dalla temporanea adibizione degli agenti a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, nell'ambito di un autonomo sistema per le promozioni e gli avanzamenti. Tali completezze e specialità di disciplina rendono inapplicabile al rapporto suddetto il disposto dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, la quale non ha avuto neanche effetto abrogante della disciplina stessa in parte qua, come è reso palese dal richiamo che la successiva legge n. 889 del 1971 (art. 17) fa all'art. 18 del suddetto regolamento, nel presupposto di una sua persistente vigenza. Peraltro l'insussistenza del diritto alla promozione a sensi della citata normativa speciale non preclude al dipendente che sia stato in concreto adibito a mansioni superiori, la possibilità di far valere la pretesa al miglior trattamento economico per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, perché tale pretesa di contenuto patrimoniale non attiene al contenuto essenziale dello speciale rapporto di ferro tramvieri - disciplinato per le sue peculiarità dalle cennate apposite legge - ma resta basato su principi di ordine generale. (V 384/81, mass n 410852; (V 5960/80, mass n 409748; (V 3652/79, mass n 400076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 29/10/1971 num. 889 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)