Sez. L, Sentenza n. 4557 del 30/07/1984 (Rv. 436455 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ.*
Attesa la particolare natura del rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, regolato da norme speciali costituenti un corpus compiuto ed organico, la promozione degli agenti alla categoria superiore, in caso di assegnazione delle corrispondenti mansioni, è regolata non dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, ma dall'art. 18 del regolamento allegato a al R.d. n. 148 del 1931, il quale la subordina al fatto che l'assegnazione stessa sia avvenuta con ordine scritto del direttore dell'azienda e che vi sia vacanza del posto, restando siffatta diversità di disciplina giustificata, rispetto al principio di cui all'art. 3 della Costituzione, dalla menzionata particolarità di detto rapporto in relazione a quello comune di lavoro subordinato privato. (V 780/83, mass n 425524; (V 5595/82, mass n 423340; (V 4352/82; (V 621/82, mass n 418380).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)