Sez. 6, Sentenza n. 29736 del 03/06/2025 Cc. (dep. 26/08/2025) Rv. 288438-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione patrimoniali - Diritti dei terzi - Verifica dei crediti - Onere di preventiva interlocuzione con gli interessati - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è previsto in capo al giudice delegato, in sede di verifica dei crediti, un onere di preventiva interlocuzione con gli interessati sulle ragioni dell'ammissione, dell'esclusione o della prelazione dei crediti, essendo il pieno contraddittorio posticipato al giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo. (Fattispecie in cui il giudice delegato aveva omesso di indicare preventivamente agli interessati questioni poi rilevate d'ufficio nel decreto).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)