Sez. 5 - , Sentenza n. 8450 del 14/10/2019 Cc. (dep. 02/03/2020) Rv. 278795 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Opposizione dei creditori esclusi ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011 - Effetto devolutivo dell’impugnazione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all' art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pur essendo strutturato in modo analogo a quello di reclamo ex art. 18 legge fall., è privo del carattere devolutivo che caratterizza questa procedura, essendo diversa la "ratio" dei due procedimenti e mancando in capo al giudice dell'opposizione l'ampio potere d'indagine officioso espressamente riconosciuto al giudice del reclamo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)