Sez. 1, Sentenza n. 26660 del 12/06/2002 Cc. (dep. 12/07/2002) Rv. 222095 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenze rese in tema di misure di prevenzione viziate da errore di fatto - Correzione mediante procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE
Non è applicabile alla decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di misura di prevenzione la procedura di correzione dell'errore di fatto prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., potendosi porre rimedio all'eventuale errore attraverso l'istituto della revoca o della modificazione della misura stessa a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in quanto quello che si forma nell'ambito del procedimento di prevenzione è un giudicato "rebus sic stantibus" sia quando può dar luogo alla revoca "ex nunc" del provvedimento, sia nel caso in cui può provocarne la revoca "ex tunc".
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)