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Sez. U, Sentenza n. 18 del 10/12/1997 Cc. (dep. 30/03/1998) Rv. 210041 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicabilità della revisione - Esclusione - Mezzo per rimuovere il provvedimento definitivo di prevenzione - È la revoca.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210041-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

L'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. (Nell'affermare il predetto principio, la S.C. ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 abbracci sia la revoca con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637, Legge 27/12/1956 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)