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Sez. 2, Sentenza n. 5709 del 26/06/1997 (Rv. 505475 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Soggetto costituito in giudizio diverso dall'effettivo titolare del diritto - Conferimento di valida rappresentanza processuale ex art. 77 cod.proc.civ.- Mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo, ovvero inidoneità dello stesso - Responsabilità del difensore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505475-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

Nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto, e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 cod.proc.civ., il giudice ha l'obbligo, in base al successivo art. 182, di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in sede di decisione), restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità della eventuale sanatoria dello stesso, con la conseguenza che, rilevato tale difetto di rappresentanza, né la mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo, né l'eventuale, accertata inidoneità di tale atto a conferire una valida rappresentanza processuale possono dar luogo a responsabilità del difensore, spettando all'organo giudiziario sia la verifica della regolare costituzione delle parti, sia la decisione sulla possibilità ed opportunità di sanare le eventuali irregolarità (così che, in ogni caso, l'esito della lite sarà determinato dal difetto di rappresentanza processuale del soggetto costituito in giudizio e non dall'eventuale negligenza del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)