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Sez. 1, Sentenza n. 5210 del 28/05/1999 (Rv. 526800 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Credito per interessi passivi vantato dall'appaltatore - Esclusione - Qualificazione del pagamento come adempimento di debito per interessi passivi - Criteri.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526800-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

A norma dell'art. 15 D.P.R. n. 633 del 1972 non sono soggette ad I.V.A. le somme dovute a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente e pertanto non concorre alla determinazione della base imponibile il credito per interessi passivi vantato dall'appaltatore nei confronti del committente; ai fini della qualificazione dei pagamenti come corrispettivi I.V.A. o come adempimento del debito per interessi passivi occorre fare riferimento alle pattuizioni convenzionali o alla disciplina sull'imputazione dei pagamenti dettata dall'art. 1194 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)