Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 07/06/2006 (Rv. 591116 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Indennità per la perdita di avviamento commerciale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientra l'indennità dovuta ex art. 34 legge 392/78, che costituisce un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)