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Sez. L, Sentenza n. 8202 del 16/06/2000 (Rv. 537659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto la pensione di invalidità - Riconoscimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità - Ammissibilità - Requisito contributivo - Legge n. 222/1984 - Applicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Nel giudizio instaurato per conseguire la pensione di invalidità può farsi luogo a riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, introdotti dalla legge n. 222 del 1984, indipendentemente da una autonoma domanda amministrativa, applicando, quanto al requisito contributivo, la disciplina di cui alla citata legge e non le norme in vigore all'epoca della presentazione dell'originaria domanda di pensione d'invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)