Sez. L, Sentenza n. 24201 del 30/12/2004 (Rv. 579459 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito contributivo - Cumulo di periodi contributivi maturati presso la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Ammissibilità - D.M. n. 282 del 1996 - Illegittimità - Conseguenze - Disapplicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Al fine di ritenere integrato il requisito contributivo per ottenere l'assegno ordinario di invalidità (tre anni di contributi, pari a 156 settimane, nel quinquennio), si può usufruire del cumulo, nell'ambito della gestione separata, di periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovendosi disapplicare (in quanto illegittimo perchè viola i limiti, principi e criteri stabiliti dalla legge -delega n. 335 del 1995) l'art. 3 del regolamento ministeriale delegato 2 maggio 1996, n. 282, nella parte in cui subordina il previsto cumulo di periodi contributivi alla condizione della anzianità contributiva non inferiore a quindici anni di cui almeno cinque nell'ambito della gestione separata, prevista - per fini diversi, che incidono solo sul sistema di calcolo della pensione - da disposizione del tutto diversa da quelle esplicitamente e tassativamente richiamate nella legge delega per stabilirne limiti, principi e criteri direttivi.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. 02/05/1996 num. 282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)