Sez. 2, Ordinanza n. 1802 del 25/01/2025 (Rv. 673609-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell'ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell'ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo
tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l'assenza di colpa né allegato le ragioni dell'ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).
Cod. Strada art. 179 com. 2, Cod. Strada art. 174 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 10 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)