Sez. 1, Sentenza n. 12244 del 20/08/2003 (Rv. 566057 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose - Configurabilità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)