Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 10/09/2002 (Rv. 557344 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Prova liberatoria - Fattispecie - Circolazione con veicolo dotato di cronotachigrafo non funzionante - Costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo - Necessità - Preventivo controllo prima di mettere in circolazione il mezzo - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 legge 24.11.1981 n.689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 D.Lgs. 30\4\1992 n.285 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (Cass. 23.12.1997, n. 13011).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 179, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)