Sez. L, Sentenza n. 4514 del 29/11/1976 (Rv. 383236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE SPETTANZE - PROCEDURA ARBITRALE - MANCATA ADESIONE DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE SPETTANZE - PROCEDURA ARBITRALE - MANCATA ADESIONE DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, constatata l'impossibilita (nella specie, per il rifiuto del datore di lavoro di aderire alle richieste di Costituzione del collegio di conciliazione), di adire il collegio arbitrale previsto dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 (esteso erga omnes dal DPR 14 luglio 1960, n 1011), abbia prestato acquiescenza al licenziamento - pur essendo convinto della sua inefficacia per Mancanza di giusta causa - accettando senza riserve la liquidazione ed altri emolumenti con carattere risarcitorio, non puo trovare accoglimento la domanda di risarcimento di danni proposta successivamente dinanzi al giudice ordinario per la mancata adesione del datore di lavoro all'esperimento della procedura arbitrale, poiche il comportamento del lavoratore integra gli estremi di una valida rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento. (V 2631/73, mass n 366109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 18/10/1950, DPR 14/07/1960 num. 1011 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)