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Sez. L, Sentenza n. 2157 del 27/03/1985 (Rv. 440034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - RINUNCIA O REVOCA - FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - RINUNCIA O REVOCA - FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il lavoratore può rinunciare alla facoltà di impugnare il licenziamento, o revocare l'eventuale impugnativa già proposta, anche con comportamento concludente purché la manifestazione di volontà, benché implicita, risulti univoca secondo il prudente apprezzamento di fatto devoluto al giudice del merito e censurabile solo sotto il profilo dell'insufficienza o della contraddittorietà della motivazione. (nella specie la C.S. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che aveva desunto l'implicita revoca da parte del lavoratore, dell'impugnativa di licenziamento - con conseguente rinuncia alle pretese sia di reintegrazione nel posto di lavoro che di risarcimento del danno - da un complesso di circostanze rappresentate dall'accettazione sia della restituzione del libretto di lavoro che dell'indennità di anzianità, nonché dal rilascio di una dichiarazione nella quale il lavoratore riconosceva esplicitamente l'avvenuta risoluzione del rapporto a causa della cessazione di attività da parte del datore di lavoro). (V 1337/84, mass n 433464; (V 3645/83, mass n 428538; (V 6689/82, mass n 424320; (V 6430/80, mass n 410193; (V 3970/77, mass n 387664; (V 4952/77, mass n 388557; (V 4514/76, mass n 383236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)