Sez. 3, Sentenza n. 2274 del 04/02/2005 (Rv. 579533 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Determinazione - Criteri - Cumulo della somma capitale con danni, interessi e rivalutazione successivi alla domanda - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, la regola posta dall'art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art. 10 cod. proc. civ.), si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento della domanda medesima. Ne consegue che non sono computabili la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado. Infatti la ratio della norma consiste nell'evitare che il soccombente debba sopportare un ingiusto aumento dell'importo da rifondere alla parte vincitrice esclusivamente a causa dell'esagerata richiesta esposta da costui nell'atto introduttivo del giudizio, pur essendo possibile che il soggetto vincitore debba corrispondere per onorario al proprio difensore una somma superiore a quella che ha diritto di ottenere a titolo di rifusione ex art. 91 cod. proc. civ. dal soccombente, mentre non è ipotizzabile un'interpretazione che consenta l'ipotesi contraria, e cioè il conseguimento di somme superiori rispetto a quelle dovute dal vincitore al proprio difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. 24/11/1990 num. 392 art. 6, Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)