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Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 24/03/2004 (Rv. 571462 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Riferimento alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata - Mutamento dell'ammontare indicato nella domanda per effetto di pagamento di acconti - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571462-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, il riferimento contenuto nell'art. 6 del D.M. 24 novembre 1990 n. 392, per la determinazione del valore della causa, alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice, anziché a quella domandata - in deroga al principio della determinazione del valore in base alla domanda - non riguarda le ipotesi in cui l'ammontare dovuto all'avente diritto sia mutato, in corso di causa, per effetto di anticipazioni effettuate dal debitore, le quali trovano comunque titolo nell'attribuzione poi effettuata con la decisione del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)