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Sez. 2, Sentenza n. 5004 del 28/04/1993 (Rv. 482119 - 01)

Avvocato e Procuratore - Onorari - Valore della causa | Determinazione - Criteri - Cumulo degli interessi scaduti e delle spese richieste con il capitale - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482119-01

Avvocato e Procuratore - Onorari - Valore della causa

In tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il criterio dettato dall'art. 6 comma 1 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 per la determinazione degli onorari a carico del soccombente (ed applicabile anche per quelli a carico del cliente), che richiama le norme del codice di procedura civile, implica che per stabilire il valore della causa ed il conseguente scaglione tariffario deve tenersi conto, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., sia della sorte capitale originariamente richiesta, sia degli interessi scaduti e delle spese anch'esse richieste, cumulandoli con il capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 6, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)