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Sez. 6, Sentenza n. 4377 del 27/02/1973 Ud. (dep. 29/05/1973) Rv. 124192 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DI MOTIVI - MINORE COLPEVOLE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E NON DEL PERDONO GIUDIZIALE - SPECIFICA ED IDONEA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124192-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DI MOTIVI - MINORE COLPEVOLE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E NON DEL PERDONO GIUDIZIALE - SPECIFICA ED IDONEA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Il beneficio del perdono giudiziale ai minori infradiciottenni e giustificato dagli stessi motivi per cui e ammessa la sospensione condizionale della pena rispetto alla generalita dei condannati, ma ha una portata indubbiamente maggiore di quest'ultimo beneficio, in quanto si risolve in un irrevocabile proscioglimento, pronunciato in luogo della condanna che consegue all'affermazione di colpevolezza. Pertanto, ove sussista la presunzione che il minore si asterra dal commettere ulteriori reati, il giudice e arbitro di concedere l'uno o l'altro tra i due benefici, ma, se concede la sospensione condizionale della pena invece del perdono giudiziale, e obbligato a dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno indotto a negare il beneficio di maggior rilievo, tenendo conto della opportunita e convenienza di rafforzare o meno, con una misura estrinseca, il presumibile ravvedimento del colpevole. (Conf 105765, anno 1967; V 115217, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)