Sez. 3, Sentenza n. 2489 del 05/07/1976 (Rv. 381284 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
In materia di liquidazione del danno alla persona, per invalidita temporanea o permanente, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la scelta fra il criterio della capitalizzazione del mancato guadagno e quello della liquidazione equitativa. (V 1175/74, mass n 369193).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)