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Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 24/04/1974 (Rv. 369193 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - SCELTA TRA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA ED APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369193-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - SCELTA TRA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA ED APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Nella liquidazione dei danni alle persone la scelta tra i criteri equitativi di cui all'art 1226 cod civ e l'applicazione delle tabelle di capitalizzazione approvate con RD 9 ottobre 1922 n 1403, essendo manifestazione di una facolta discrezionale del giudice del merito, non e censurabile in Sede di legittimita. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto pienamente consentita, alla stregua del principio di cui in massima, l'adozione, da parte del giudice del merito, di un sistema di liquidazione del danno basato sia sull'applicazione delle tabelle di capitalizzazione, utilizzate a mero titolo orientativo, e sia in base ai criteri equitativi di cui all' art 1226 cod civ). (V 3776'71, mass n 355607).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)