Sez. 1, Sentenza n. 5327 del 01/06/1994 (Rv. 486840 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Ordinanza notificata - Allegazione al ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
In tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di sanzioni amministrative, la omessa allegazione al ricorso dell'ordinanza notificata, che costituisce un onere imposto al ricorrente dall'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini del controllo della tempestività dell'opposizione (art. 23), ne comporta la inammissibilità, non per il fatto meramente formale della mancanza del provvedimento impugnato, ma solo quando il giudice in sede di decisione non sia in grado di controllare se il ricorso sia stato proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)