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Sez. 5, Sentenza n. 39334 del 25/06/2009 Ud. (dep. 09/10/2009) Rv. 245148 - 01

SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto - Domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali - Rigetto - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245148-01

SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI

È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenendo insussistente il dolo o la colpa grave, rigetti la domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, proposta dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, in quanto, in tal caso, l'assenza di colpa grave può impedire, ex art. 542 cod. proc. pen., la condanna al risarcimento del danno ma non quella alla rifusione delle spese che può essere esclusa solo per la presenza di giusti motivi, i quali debbono essere esattamente individuati e valutati dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)