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Sez. 6, Sentenza n. 12511 del 06/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218434 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Elementi necessari ai fini dell'affermazione di pericolosità - Consistenza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218434-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non è sufficiente, per affermare la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura, un'unica intercettazione ambientale tra soggetti indiziati di appartenenza ad un'associazione mafiosa, nel corso della quale si menzioni il prevenuto (in modo peraltro non rilevante ai fini dell'identificazione di elementi concreti di pericolosità a suo carico), atteso che, benché gli elementi da considerare per l'applicazione della misura di prevenzione non necessitino dell'efficacia probatoria richiesta dal procedimento penale, essi devono tuttavia raggiungere almeno la consistenza dell'indizio, e non possono risolversi in meri sospetti, o semplici congetture ed illazioni.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)